HomeLinee di Costa NewsNon tutte le spiagge arriveranno alla gara insieme: il caso Santa Marinella...

Non tutte le spiagge arriveranno alla gara insieme: il caso Santa Marinella cambia la mappa delle concessioni

Il Consiglio di Stato distingue le proroghe automatiche dai titoli rilasciati attraverso un procedimento pubblico e mai contestati nei termini. Non è un via libera generale fino al 2033: per Comuni e operatori diventa decisiva la storia amministrativa di ogni concessione.

La data scritta su una concessione balneare, da sola, non basta più a stabilire quando quell’area dovrà essere rimessa a gara, ma conterà anche il percorso seguito dal Comune per assegnarla o prolungarne la durata. È questo l’effetto più rilevante della sentenza depositata il 7 settembre dal Consiglio di Stato sul caso di Santa Marinella, nel Lazio. Una decisione che non riconosce una proroga generalizzata fino al 2033, ma introduce una distinzione destinata a pesare su molte località costiere italiane.

Da una parte restano le estensioni automatiche stabilite dalla legge 145 del 2018: secondo la consolidata giurisprudenza nazionale ed europea, queste non producono effetti perché incompatibili con il diritto dell’Unione. Dall’altra ci sono concessioni con la stessa scadenza, ma rilasciate attraverso specifici procedimenti amministrativi aperti alla presentazione di domande concorrenti.

Cosa è accaduto a Santa Marinella

Tra il 2019 e il 2021 il Comune aveva pubblicato gli atti e le domande presentate dai concessionari, consentendo ad altri operatori di manifestare il proprio interesse. Dove non erano arrivate istanze concorrenti, l’amministrazione aveva rilasciato titoli con scadenza nel 2033 mentre dove erano emerse più richieste, era stato previsto un confronto competitivo.

Nel 2024 una società appena costituita ha chiesto al Comune di indire nuove gare per quattro stabilimenti, contestando la validità delle concessioni e a riguardo, il Tar del Lazio ha dichiarato il ricorso in parte inammissibile e in parte tardivo. Il Consiglio di Stato ha ora confermato quella decisione.

Il punto centrale è che i provvedimenti comunali non sono stati considerati semplici atti ricognitivi di una proroga automatica, erano atti amministrativi con effetti propri e, se ritenuti illegittimi, avrebbero dovuto essere impugnati entro sessanta giorni. Trascorso quel termine, si sono consolidati, salvo un eventuale intervento in autotutela dell’amministrazione.

Non è una sanatoria nazionale fino al 2033

La sentenza non cancella il principio fissato dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato: le proroghe automatiche devono essere disapplicate e non afferma neppure che qualsiasi pubblicazione all’albo pretorio sia sufficiente a trasformare un rinnovo in una procedura conforme alle regole europee. Stabilisce, però, che non tutte le concessioni recanti la data del 2033 possono essere trattate nello stesso modo.

Un orientamento analogo era emerso anche per alcuni titoli di Fiumicino, sui quali il Tar del Lazio si era pronunciato nell’aprile 2026. Per capire quali concessioni possano rimanere efficaci, i Comuni dovranno quindi ricostruire caso per caso gli atti adottati, il grado di pubblicità assicurato, la possibilità concessa ad altri operatori di partecipare e l’eventuale presenza di ricorsi.

Una costa con scadenze differenti

Per il turismo balneare si apre così uno scenario ancora più frammentato perchè nella stessa località potrebbero convivere concessioni da riassegnare entro il periodo transitorio e titoli capaci di arrivare al 2033 perché fondati su provvedimenti ormai consolidati.

Come abbiamo già raccontato nell’approfondimento sul lavoro che i Comuni devono avviare prima del 2027, le amministrazioni non possono limitarsi ad attendere il bando-tipo nazionale. Ora dovranno aggiungere un altro passaggio, ossia costruire una vera mappa giuridica delle proprie spiagge. Di certo la nuova sentenza non chiude la questione delle concessioni balneari, la rende più precisa, ma anche più complessa perchè la domanda non è più soltanto “quando scade il titolo?”, bensì “attraverso quale procedimento è stato rilasciato?”.