La sentenza del Consiglio di Stato del 18 agosto chiarisce che il 30 settembre 2027 è il termine massimo per completare il riordino, non una data fino alla quale le amministrazioni possano restare ferme. Ma il bando-tipo nazionale è ancora atteso e il caso Carrara mostra i rischi delle iniziative locali. Rimini, intanto, ha cominciato dalla consultazione preliminare.
Il 30 settembre 2027 non rappresenta più un orizzonte abbastanza lontano dietro il quale rinviare ogni decisione, per i Comuni costieri il tempo disponibile serve a preparare le procedure di affidamento delle concessioni balneari, non a sospenderle fino all’ultimo momento.
È questo il passaggio più rilevante che emerge dalla sentenza numero 6539, pubblicata il 18 agosto 2026 dal Consiglio di Stato dove la pronuncia riguarda una controversia nata a Zoagli, in Liguria, ma contiene indicazioni destinate a pesare sul lavoro delle amministrazioni di tutta Italia. La questione, adesso, si sposta dal calendario alla capacità operativa degli enti locali: come si costruiscono gare complesse e giuridicamente solide mentre il bando-tipo nazionale, annunciato per uniformare le procedure, non è ancora definitivo?
Il 2027 non blocca le procedure anticipate
Il Consiglio di Stato ha considerato il 30 settembre 2027 come il limite temporale entro il quale completare la fase di transizione verso i nuovi affidamenti, termine che consente ai Comuni di programmare le gare e svolgere le attività necessarie, ma non impedisce di concluderle prima.
La sentenza non stabilisce una data identica dalla quale tutti gli enti debbano partire ma ridimensiona l’idea che le concessioni attuali siano automaticamente garantite fino al settembre 2027 e che, di conseguenza, le amministrazioni possano attendere quella scadenza prima di muoversi.
Predisporre una gara significa ricostruire la situazione delle aree demaniali, definire i lotti, valutare la durata degli affidamenti, scegliere i criteri di selezione e coordinare le concessioni con la pianificazione urbanistica e ambientale della costa e a questi elementi, si aggiungono gli indennizzi per i concessionari uscenti, la tutela dell’occupazione, l’accessibilità e la qualità dei servizi. Quindi il vero conto alla rovescia riguarda la preparazione delle procedure, molto prima della loro pubblicazione.
Il bando-tipo resta il tassello mancante
Il nuovo orientamento della giustizia amministrativa arriva mentre i Comuni attendono ancora il bando-tipo nazionale. Il documento dovrebbe offrire una struttura comune, lasciando alle amministrazioni la possibilità di adattare le procedure alle caratteristiche delle rispettive coste.
Avevamo già parlato della richiesta rivolta al ministro Matteo Salvini di completare il bando-tipo, sollecitato anche da Legacoop e Federcoop Romagna per ridurre il rischio di interpretazioni differenti. Inoltre, il 13 luglio il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti aveva comunicato lo svolgimento di un tavolo di consultazione dedicato al modello nazionale, tuttavia all’inizio di settembre, il testo definitivo non risulta ancora pubblicato.
La sua assenza non impedisce giuridicamente ai Comuni di procedere però li costringe in qualche modo a costruire autonomamente passaggi particolarmente delicati, mentre norme nazionali, diritto europeo e pronunce dei tribunali continuano a sovrapporsi.
Carrara mostra il rischio del “fai da te”
Il caso di Carrara rende visibili le difficoltà di questa fase. L’Autorità garante della concorrenza e del mercato ha contestato alcune scelte compiute dal Comune toscano sulle concessioni turistico-ricreative, ritenendo che potessero limitare la concorrenza.
La vicenda è riportata come caso AS2188 nel bollettino dell’Antitrust del 10 agosto in cui l’Autorità ha deciso di rivolgersi alla giustizia amministrativa contro gli atti comunali.
Non si tratta ancora di una sentenza che ne abbia definitivamente accertato l’illegittimità, ma il contenzioso mostra, tuttavia, quanto possano risultare esposte le amministrazioni quando definiscono localmente criteri e modalità destinati a incidere sull’accesso al mercato.
Durata degli affidamenti, posizione degli operatori uscenti, presentazione delle domande concorrenti e valutazione degli investimenti possono trasformarsi in altrettanti terreni di ricorso. Il bando-tipo dovrebbe ridurre questa frammentazione, ma la sua attesa si scontra ora con l’indicazione arrivata dal Consiglio di Stato: il 2027 non è un motivo sufficiente per rimanere fermi.
Rimini parte dalla consultazione
Rimini ha iniziato a muoversi attraverso un passaggio preliminare, dal 20 agosto al 18 settembre il Comune ha aperto una consultazione sulle concessioni demaniali marittime, collegata agli interventi in forma macro-aggregata previsti dal Piano dell’Arenile.
Non si tratta ancora di una gara, è una fase conoscitiva attraverso la quale l’amministrazione raccoglie osservazioni e contributi utili a costruire il percorso successivo, ma proprio per questo rappresenta un esempio significativo: in attesa del modello nazionale, un Comune può iniziare dalle attività preparatorie e dal rapporto tra concessioni e futuro assetto della spiaggia.
Il nodo non riguarda soltanto gli stabilimenti balneari, dalle decisioni adottate nei prossimi mesi dipenderanno servizi, investimenti e organizzazione di una parte fondamentale dell’offerta turistica italiana e la sentenza del 18 agosto segna un cambio di prospettiva.
Fino a oggi il confronto si è concentrato soprattutto sulle regole che entreranno nei bandi, mentre ora la domanda diventa più immediata: quanto tempo rimane realmente ai Comuni per costruirli? Tra il documento nazionale ancora atteso, il rischio dei ricorsi e la complessità dei singoli territori, il 2027 non appare più come un rinvio, ma come una scadenza verso la quale il lavoro è già cominciato.

