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Concessioni balneari, la Corte di Giustizia Ue riapre il nodo della scarsità delle spiagge

La nuova decisione sul caso Balneari Rimini rimette al centro la disponibilità effettiva della risorsa. Le procedure comparative entrano in gioco se le autorizzazioni sono limitate dalla scarsità, che deve essere valutata a livello nazionale sotto il controllo dei giudici.

Una nuova pronuncia della Corte di giustizia dell’Unione europea torna a incidere sul complesso dossier delle concessioni balneari italiane proprio mentre il Governo lavora alla definizione del bando-tipo nazionale. Al centro c’è ancora una volta Rimini e il rapporto tra concessioni demaniali marittime e direttiva Bolkestein. Con l’ordinanza del 10 luglio 2026 nella causa C-574/25, Balneari Rimini II, la Corte ha riportato in primo piano una delle condizioni fondamentali previste dall’articolo 12 della direttiva 2006/123/CE: la scarsità delle risorse naturali disponibili.

Il punto è rilevante perché l’applicazione della disciplina europea sulle autorizzazioni limitate presuppone che il loro numero sia limitato proprio a causa della scarsità della risorsa naturale. La decisione non equivale però a stabilire che in Italia non debbano più essere svolte gare per le concessioni balneari. La Corte non dichiara infatti che le spiagge italiane siano una risorsa abbondante né accerta direttamente la loro scarsità: questa valutazione compete all’autorità nazionale, sotto il controllo del giudice nazionale.

È su questa distinzione che si apre ora un nuovo capitolo del confronto sulle concessioni.

Il nodo della scarsità

L’articolo 12 della direttiva servizi stabilisce che, quando il numero delle autorizzazioni disponibili per una determinata attività è limitato a causa della scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche utilizzabili, gli Stati devono applicare una procedura di selezione tra i potenziali candidati che presenti garanzie di imparzialità e trasparenza. Prima ancora di stabilire come organizzare la procedura comparativa, dunque, occorre verificare se esista il presupposto che determina l’applicazione di quella disciplina: la scarsità della risorsa.

La questione era stata posta alla Corte dal Giudice di pace di Rimini nell’ambito del contenzioso tra Balneari Rimini e il Comune. Tra i quesiti sottoposti ai giudici europei figurava espressamente quello relativo alla valutazione effettuata dallo Stato italiano nel 2023, quando il Governo aveva sostenuto, sulla base della propria mappatura, l’insussistenza della scarsità della risorsa costiera.

Chi deve stabilire se le spiagge sono scarse

Si tratta  uno degli aspetti più delicati dell’intera vicenda, la valutazione spetta alle autorità nazionali competenti e resta sottoposta al controllo del giudice. Non è quindi la Corte di giustizia a contare le spiagge disponibili in Italia e a stabilire direttamente se siano sufficienti o meno.

Da anni il confronto riguarda proprio il metodo attraverso il quale calcolare la disponibilità delle coste: se considerare il territorio nazionale nel suo complesso oppure attribuire maggiore peso alle singole situazioni regionali e locali.

La Corte aveva già affrontato la questione nella sentenza del 20 aprile 2023 relativa al Comune di Ginosa, chiarendo che il diritto europeo non impedisce di combinare una valutazione generale e astratta a livello nazionale con un’analisi della situazione esistente sul territorio interessato. I criteri adottati devono comunque essere obiettivi, non discriminatori, trasparenti e proporzionati.

Cosa significa davvero per le gare

È su questo punto che occorre separare il contenuto della decisione dalle interpretazioni che ne sono seguite. L’ordinanza è stata letta da alcuni come una conferma della possibilità di non procedere alle gare qualora venga accertata l’assenza di scarsità della risorsa, ma questo non significa che la Corte abbia cancellato le procedure comparative per le concessioni italiane.

Il principio è più preciso: quando il numero delle autorizzazioni disponibili è limitato a causa della scarsità delle risorse naturali, trova applicazione l’articolo 12 della direttiva servizi, che richiede una procedura di selezione imparziale e trasparente. Diventa quindi determinante stabilire se e dove quella condizione ricorra concretamente lungo le coste italiane.

La mappatura delle coste torna al centro

La questione riporta inevitabilmente l’attenzione sulla ricognizione del demanio marittimo effettuata dall’Italia. Nel 2023 il Governo aveva sostenuto che la risorsa costiera non fosse scarsa sulla base di una mappatura nazionale e tale conclusione era stata contestata dalla Commissione europea, che aveva sollevato dubbi sul metodo utilizzato per stabilire quali aree potessero essere considerate realmente disponibili.

Ed è proprio qui che pare concentrarsi una parte importante del problema, ossia misurare la lunghezza complessiva delle coste non equivale necessariamente a stabilire quanta parte del litorale sia concretamente utilizzabile per nuove concessioni turistico-ricreative. Occorre considerare caratteristiche fisiche e ambientali, aree protette, coste rocciose, accessibilità, vincoli territoriali e l’effettiva possibilità di utilizzare determinati tratti per attività balneari. La definizione dei criteri attraverso i quali effettuare questa valutazione diventa quindi decisiva.

La soddisfazione di Assobalneari

Assobalneari Italia-Federturismo Confindustria ha accolto favorevolmente l’ordinanza. Il presidente Fabrizio Licordari considera la decisione una conferma della posizione sostenuta dall’associazione sulla necessità di accertare preventivamente la scarsità della risorsa e ha chiesto al Governo di completare la mappatura delle coste.

Rimane importante, tuttavia, distinguere questa valutazione dal contenuto della pronuncia: si tratta dell’interpretazione dell’associazione di categoria, non della dichiarazione della Corte secondo cui le gare sarebbero definitivamente escluse. La stessa cautela vale per le reazioni politiche arrivate nelle ultime ore, che hanno parlato di possibile svolta nella gestione delle concessioni.

Il precedente sulle concessioni anteriori al 2009

Un’altra questione da tenere distinta riguarda le concessioni più datate. Nel precedente procedimento Balneari Rimini, la Corte di giustizia aveva già affrontato il tema delle concessioni originariamente rilasciate prima del 28 dicembre 2009.

La circostanza che una concessione sia nata prima di quella data non significa automaticamente che rimanga per sempre estranea alla direttiva servizi: il rinnovo successivo può assumere rilevanza ai fini dell’applicazione della disciplina europea. Non è quindi possibile, al momento,  ricavare dalla nuova ordinanza un’esclusione generalizzata dalla Bolkestein di tutte le concessioni anteriori al 2009.

La decisione arriva mentre si prepara il bando-tipo

Il momento in cui arriva la pronuncia rende la vicenda ancora più significativa, il 23 luglio il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini ha annunciato l’intenzione di arrivare alla definizione del bando-tipo nazionale per le concessioni balneari entro la fine del mese, spiegando che sono in corso gli ultimi ritocchi.

Il modello dovrebbe offrire ai Comuni uno schema di riferimento per le future procedure e affrontare temi come criteri di selezione, valutazione delle offerte e indennizzi. La nuova decisione europea arriva quindi mentre quel documento è ancora in fase di definizione e riporta inevitabilmente l’attenzione sul passaggio preliminare della scarsità.

Cosa succede adesso

L’ordinanza non chiude il dossier delle concessioni balneari italiane, ma rimette al centro una questione destinata a pesare sui prossimi passaggi. Per gli operatori significa capire in quali condizioni sarà necessario procedere a una selezione e secondo quali criteri. Per i Comuni significa attendere un quadro nazionale sufficientemente chiaro da poter essere applicato alle diverse realtà territoriali. Per il Governo significa affrontare contemporaneamente il completamento del bando-tipo e la questione della disponibilità effettiva della risorsa costiera.

La nuova pronuncia non dice semplicemente che “le gare non sono più obbligatorie”. Stabilisce un principio più articolato: l’applicazione dell’articolo 12 della direttiva servizi è legata alla scarsità delle risorse naturali, e quella scarsità deve essere accertata dall’autorità competente secondo criteri compatibili con il diritto europeo. Il quesito centrale torna quindi a essere quello che accompagna da anni il confronto italiano: quanta parte delle coste è realmente disponibile?

Dalla risposta dipenderà una parte importante della nuova stagione delle concessioni balneari.