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Concessioni balneari, aperte le candidature dei commercialisti per stimare gli indennizzi

I commercialisti possono candidarsi per stimare gli investimenti dei concessionari uscenti. Un passaggio necessario per preparare i bandi, ma restano aperti il nodo dei criteri uniformi e il rischio di valutazioni molto diverse tra i Comuni.

Quanto vale uno stabilimento balneare nel momento in cui la concessione viene assegnata a un nuovo gestore? Non il terreno, che rimane demaniale, ma gli investimenti realizzati dall’impresa, le strutture ancora da ammortizzare e le spese sostenute per adeguare l’attività agli obblighi di legge o per riparare i danni provocati da eventi calamitosi.

È intorno a questa domanda che si apre uno dei passaggi più delicati delle future gare per le concessioni balneari, infatti dal 4 settembre è attiva la procedura attraverso la quale i dottori commercialisti e gli esperti contabili possono manifestare la propria disponibilità a svolgere le perizie asseverate necessarie per determinare gli eventuali indennizzi dovuti ai gestori uscenti.

La novità non riguarda soltanto i professionisti, ma dalla qualità e dall’uniformità delle valutazioni dipenderanno la tutela degli investimenti effettuati dalle imprese, il costo di ingresso per i nuovi concessionari e, indirettamente, la continuità di una parte importante dell’offerta turistica delle coste italiane.

Come saranno scelti i professionisti

La procedura è stata attivata dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. I professionisti interessati possono presentare la propria disponibilità attraverso l’area riservata del portale istituzionale. L’inserimento nell’elenco non costituisce una graduatoria e non dà automaticamente diritto a ricevere un incarico.

I nominativi, organizzati su base territoriale, serviranno per comporre le cinquine che il presidente del Consiglio nazionale trasmetterà ai Comuni o agli altri enti concedenti che ne faranno richiesta, sarà quindi l’amministrazione competente a nominare il professionista, o il collegio di professionisti, incaricato di redigere la perizia. Il documento dovrà essere acquisito prima della pubblicazione del bando e conterrà un’esplicita assunzione di responsabilità da parte di chi effettua la valutazione.

Per quanto riguarda le spese, secondo la normativa vigente, saranno sostenute dal concessionario uscente e inoltre, le indicazioni elaborate dal Consiglio nazionale suggeriscono che l’incarico venga conferito direttamente dal gestore al professionista individuato dall’ente e che il compenso sia proporzionato alla complessità dell’attività, al valore economico dei beni e alla responsabilità assunta.

Che cosa entra nell’indennizzo

La disciplina introdotta dal decreto-legge 131 del 2024, successivamente convertito nella legge 166, prevede che, in caso di effettivo subentro, l’indennizzo sia posto a carico del nuovo concessionario. Nel calcolo rientrano gli investimenti effettuati e non ancora ammortizzati alla scadenza della concessione.

La legge comprende anche quelli resi necessari da eventi calamitosi dichiarati dalle autorità o da nuovi obblighi normativi, mentre devono essere sottratti gli aiuti e le sovvenzioni pubbliche ricevuti e non restituiti. La norma contempla inoltre un’equa remunerazione per gli investimenti realizzati negli ultimi cinque anni.

Non si tratta, dunque, di attribuire automaticamente un valore all’avviamento o alla semplice permanenza dell’impresa sulla spiaggia, piuttosto occorre documentare gli interventi e verificare quali costi abbiano ancora un valore trasferibile al nuovo gestore. Il bando dovrà indicare l’importo dell’indennizzo e le modalità di pagamento.

Il nuovo rapporto concessorio potrà perfezionarsi soltanto dopo il versamento di almeno il 20% della somma dovuta. Il mancato pagamento comporterà la decadenza del nuovo concessionario, ma non prolungherà la precedente concessione. È quanto stabilisce il testo coordinato pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

Il problema delle valutazioni non uniformi

L’elenco dei professionisti rende operativo un tassello della procedura, ma non risolve tutti i problemi. Il Consiglio nazionale ha precisato che è ancora in corso un confronto con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per definire linee guida comuni sulla determinazione degli indennizzi.

Questo passaggio è decisivo, perchè senza criteri sufficientemente precisi, due stabilimenti con caratteristiche simili potrebbero ricevere valutazioni differenti a seconda del territorio, della documentazione disponibile o del metodo applicato. Un indennizzo troppo basso rischierebbe di non riconoscere investimenti realmente sostenuti da imprese spesso familiari; uno sproporzionato potrebbe invece trasformarsi in una barriera economica capace di limitare la partecipazione alle gare.

Sul precedente schema ministeriale il Consiglio di Stato aveva già sollevato rilievi, chiedendo maggiore chiarezza istruttoria e attenzione alla compatibilità del meccanismo con il diritto europeo. Il punto, quindi, non è soltanto stabilire se riconoscere un indennizzo, ma costruire un sistema capace di distinguere gli investimenti effettivi dal normale rischio d’impresa.

Le concessioni in essere mantengono efficacia, secondo la disciplina nazionale, fino al 30 settembre 2027, mentre gli enti concedenti devono avviare le procedure entro il 30 giugno dello stesso anno. Il tempo disponibile dovrà servire anche a ricostruire bilanci, fatture, cespiti e interventi realizzati negli stabilimenti.

Dietro ogni perizia non c’è soltanto una valutazione contabile, ci sono imprese, lavoratori, servizi e pezzi dell’identità turistica delle località costiere. Le gare potranno cambiare i gestori delle spiagge; la vera prova sarà farlo senza cancellare investimenti documentati e senza trasformare l’incertezza dei criteri in un’altra stagione di ricorsi e disparità territoriali.