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Spiagge accessibili, il Garante ai Comuni: nuove indicazioni per le concessioni

Un atto di indirizzo invita gli enti costieri a rendere l’accessibilità un criterio autonomo nei bandi per gli stabilimenti balneari. Passerelle, servizi igienici, ingresso in acqua, informazioni e prenotazioni dovranno formare un unico percorso, verificabile per tutta la durata della concessione.

Una passerella sulla sabbia può permettere di raggiungere gli ombrelloni, ma non rende automaticamente accessibile una spiaggia. Il percorso può interrompersi prima della battigia, il bagno può rimanere inutilizzabile, la sedia per entrare in acqua può non essere disponibile e persino prenotare un posto può diventare impossibile per chi incontra barriere digitali o comunicative.

È da questa distanza tra accessibilità dichiarata ed esperienza reale che parte l’atto di indirizzo approvato dall’Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità con la delibera n. 27 del 21 luglio 2026.

Il documento, trasmesso anche all’Anci, alle Regioni, ai Comuni costieri, ai ministeri interessati e agli altri enti concedenti, riguarda le procedure di affidamento delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative. L’indicazione centrale è che l’accessibilità assuma un peso riconoscibile nella valutazione delle offerte e non rimanga confusa tra generiche promesse di miglioramento dei servizi.

Nessun nuovo obbligo, ma criteri più concreti

L’atto di indirizzo del Garante non introduce nuovi obblighi di legge, ma richiama e prova a rendere più uniforme l’applicazione delle disposizioni già vigenti, in una fase nella quale i Comuni italiani sono chiamati a preparare o gestire le procedure per l’affidamento delle concessioni. La normativa nazionale prevede già che, nella valutazione qualitativa delle offerte, siano considerati gli interventi destinati a migliorare l’accessibilità e la fruibilità dell’area demaniale anche da parte delle persone con disabilità. Tra i criteri rientrano inoltre i servizi aggiuntivi capaci di migliorare la loro esperienza turistica.

Il Garante chiede ora agli enti concedenti di rendere questo elemento autonomo e chiaramente individuabile nei bandi con l’obiettivo di consentire alle commissioni di distinguere tra una proposta generica e un progetto che indichi opere, servizi, tempi di realizzazione e modalità di controllo.

Gli impegni presentati dall’operatore dovrebbero quindi essere misurabili, entrare nel contenuto dell’atto concessorio ed essere verificati durante tutta la sua durata e l’accessibilità non riguarderebbe soltanto il momento della gara, ma diventerebbe una condizione da mantenere nel tempo.

Che cosa significa vivere davvero una spiaggia

Per il Garante l’esperienza balneare deve essere considerata nella sua interezza, pertanto il primo passaggio è certamente quello fisico, ossia entrare nello stabilimento, raggiungere le diverse aree, muoversi tra ombrelloni e servizi e arrivare il più vicino possibile all’acqua.

In termini di fruibilità una spiaggia richiede anche servizi igienici adeguati, spogliatoi utilizzabili, zone d’ombra, ausili per la balneazione e procedure sicure per l’ingresso e l’uscita dal mare. Le attrezzature devono essere disponibili, mantenute correttamente e accompagnate da personale capace di utilizzarle.

L’accessibilità riguarda inoltre le informazioni, tariffe, caratteristiche dello stabilimento e servizi presenti dovrebbero poter essere conosciuti prima dell’arrivo, anche attraverso siti e sistemi di prenotazione digitali utilizzabili dalle persone con disabilità. A questo vengono ad aggiungersi segnaletica comprensibile, comunicazione accessibile, gestione delle emergenze e formazione degli addetti. Tutto ciò perchè le esigenze non riguardano soltanto le persone con disabilità motoria, ma possono essere sensoriali, cognitive o relazionali.

Il principio alla base è quello dell’autonomia, ovvero la possibilità di organizzare e vivere una giornata al mare senza dipendere continuamente dalla disponibilità occasionale di familiari, accompagnatori o altri bagnanti.

Dalla Liguria alla Sicilia, coste diverse e un diritto comune

Applicare questi criteri su tutte le spiagge italiane non significa adottare una soluzione identica ovunque. Sappiamo che una spiaggia ampia e sabbiosa dell’Adriatico presenta condizioni differenti rispetto a una baia ligure, a un lido urbano o a un tratto di costa rocciosa della Sardegna. Pendenze, natura del terreno, vincoli paesaggistici, maree, erosione e strutture già presenti condizionano gli interventi concretamente realizzabili, quindi proprio per questo i bandi possono indicare risultati da raggiungere e richiedere agli operatori soluzioni coerenti con le caratteristiche del luogo.

La qualità del percorso non dipende, inoltre, soltanto da ciò che accade all’interno dello stabilimento. Parcheggi, trasporto pubblico, marciapiedi, sottopassi e accessi al litorale sono spesso di competenza comunale e possono rappresentare la prima barriera. Un lido attrezzato perde gran parte della propria utilità se la persona non riesce a raggiungerlo.

L’atto è rivolto alle aree affidate in concessione, ma il tema coinvolge inevitabilmente anche la pianificazione complessiva dei litorali e la fruibilità delle spiagge libere e per una destinazione costiera, l’inclusione non può dipendere dalla presenza isolata di un singolo stabilimento accessibile lungo chilometri di costa.

Anche le procedure già avviate sotto osservazione

Il Garante invita i Comuni a prendere in considerazione le indicazioni anche per i procedimenti già avviati ma non ancora conclusi, sollecitando gli enti a riesaminarli e, quando necessario, ad aggiornarli rispetto al quadro normativo vigente e ai contenuti della delibera.

La raccomandazione può avere un impatto nazionale perché le procedure vengono gestite da numerosi enti locali, con condizioni territoriali e strumenti amministrativi differenti. Ed è proprio l’individuazione di criteri riconoscibili che può ridurre il rischio che l’accessibilità riceva un peso rilevante in un Comune e rimanga marginale in quello confinante.

In ogni caso, il riferimento normativo resta l’articolo 4 della legge n. 118 del 2022, nel testo vigente, che inserisce l’accessibilità tra gli elementi qualitativi da valutare nelle offerte per le concessioni turistico-ricreative.

L’inclusione come qualità dell’offerta turistica

Per il turismo balneare italiano rendere le spiagge accessibili non significa rivolgersi solo a una nicchia di persone. I servizi pensati per eliminare le barriere risultano utili anche agli anziani, alle famiglie con bambini piccoli, alle persone con difficoltà temporanee e a chiunque abbia bisogno di percorsi più sicuri e informazioni più chiare.

Una spiaggia nella quale sia semplice muoversi, prenotare, utilizzare i servizi e ricevere assistenza adeguata migliora la qualità dell’accoglienza complessiva e può inoltre influire sulla scelta della destinazione, perché una vacanza non viene valutata soltanto in base alla bellezza del mare, ma alla possibilità concreta di viverlo.

Il riordino delle concessioni balneari si intreccia così con una questione che va oltre la concorrenza e la durata degli affidamenti. Attraverso i bandi, i Comuni stabiliscono anche quale livello di servizio chiedere agli stabilimenti del futuro. In questo senso l’atto del Garante porta dentro questa scelta una misura precisa: non quante promesse di inclusione vengono formulate, ma quante persone potranno davvero arrivare in spiaggia e raggiungere il mare in condizioni di autonomia, sicurezza e dignità.